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Anche per le categorie OG2 e la OS25 è stata confermata l'estensione dell'istituto della deroga prevista all'art. 357, comma 23, del D.P.R. 207/2010 che consente la facoltà, per i direttori tecnici già inseriti con tale qualifica nel vecchio certificato dell'Albo Nazionale Costruttori, immaginedi restare in carica presso la medesima Impresa. Tutto questo va a rivedere quanto precedentemente disposto dall'AVCP (oggi ANAC) che, avallando un parere del Ministero dei Beni Culturali, richiedeva l'applicazione scaricare qui letterale della norma riportata all'art. 248, comma 5 del D.P.R. 207/2010, prevedendo quindi l'obbligo di inserire un architetto o un conservatore quale direttore tecnico

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